Saranno definiti per legge i prodotti a km zero

feb 11, 2010 by Filiera

Il Ddl fissa criteri oggettivi e misurabili, nell’interesse del consumatore

Un disegno di legge, di iniziativa governativa, che potrebbe divenire presto legge dopo l’approvazione del Parlamento, definisce i principi fondamentali in materia di mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, per promuove la domanda e l’offerta dei prodotti alimentari a km zero, provenienti da filiera corta.
Le finalità riportate all’articolo 1 del ddl sono molteplici e diversificate in quanto oltre a fissare i requisiti per realizzare i mercati riservati alla vendita diretta si intende promuovere la conoscenza e il consumo dei prodotti ottenuti nel rispetto dell’ambiente o legati alla tradizione e alla cultura rurale, realizzare campagne d’informazione per affermare il modello di alimentazione mediterranea e incentivare a mezzo delle attività delle pubbliche amministrazioni, la diffusione e il successo dei mercati di vendita diretta nell’interesse dei consumatori finali.

AMBITO REGIONALE
Per la prima volta la legge dovrebbe definire in maniera precisa i prodotti a km zero stabilendo criteri oggettivi e misurabili in quanto si intendono come tali i prodotti alimentari provenienti da areali di produzione appartenenti all’ambito regionale in cui è ubicato il mercato agricolo di vendita diretta.
Per i prodotti la cui produzione non avviene in ambito regionale, la definizione di prodotti a km zero è valida solo se sono posti a una distanza non superiore a 50 km dal confine della Regione ove è ubicato il mercato. Infine i prodotti la cui produzione non è presente in nessuno di detti ambiti rientrano sempre nella categoria dei prodotti a km zero, anche quelli per i quali è dimostrato un minor apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto rispetto a prodotti della stessa specie presenti in altri ambiti territoriali.
La documentazione fiscale e contabile obbligatoria servirà a dimostrare l’esatta provenienza dei prodotti.
Viene poi fatto obbligo ai Comuni di riservare agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti, almeno il 20% del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio situati in aree pubbliche; mentre per le strutture commerciali viene lasciata la possibilità di destinare alla vendita dei prodotti a km zero almeno il 30%della superficie totale.
Le strutture commerciali che mettono in vendita almeno il 30% di prodotti a km zero e prodotti di qualità possono avere altri vantaggi e in particolare fruire di una riduzione del 50% del contributo per il rilascio del permesso di costruire o di altri atti autorizzatori o concessori in materia di edilizia o urbanistica per le strutture, sempre che i Comuni accolgano l’invito che è contenuto nel Ddl all’articolo 3 di prevedere questa agevolazione per le grandi strutture di vendita e per i centri commerciali nei quali si esercita anche la vendita di prodotti agricoli e agroalimentari e che, all’atto della richiesta, si impegnano a porre in vendita prodotti alimentari a km zero provenienti da filiera corta e prodotti di qualità in misura non inferiore, in termini di valore, al 30% delle produzioni agricole e agroalimentari complessivamente acquistate su base annua.

ANCHE PRODOTTI TRASFORMATI
Per dare maggiore credibilità alle vendite dirette viene previsto che l’attività di vendita nei mercati deve essere esercitata esclusivamente dai titolari dell’impresa o dai soci nel caso di società agricola e può comprendere anche i prodotti ottenuti da attività di manipolazione o trasformazione effettuate sempre dal produttore.
La legge dovrebbe poi liberalizzare l’apertura dei mercati di vendita diretta in quanto è previsto che possono essere costituiti anche su iniziativa degli imprenditori singoli, associati o attraverso le loro associazioni di categoria previa presentazione di una dichiarazione di inizio attività che può iniziare decorsi trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione da parte dell’Amministrazione comunale.

di Massimo Damocle – Terra e Vita n.6/2010

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