Al via i registri on line per il bestiame movimentato
Un decreto legislativo recepisce anche in Italia la specifica direttiva europea
Semplificazioni in vista nelle procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell’informazione in campo veterinario e zootecnico sulla base di un decreto legislativo già approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale italiana. Il provvedimento servirà ad uniformarsi alle direttive comunitarie in materia che impongono l’armonizzazione della legislatura nazionale in materia di controllo da svolgere negli scambi intracomunitari di animali vivi e prodotti di origine animale entro il 1° gennaio 2010, mediante una comunicazione informatica.
Obiettivo delle norme contenute nel decreto legislativo è quindi quello di facilitare i controlli nel corso degli scambi intracomunitari di animali vivi, embrioni, sperma, uova da cova e pollame, che vengono autorizzati solo se effettuati da strutture riconosciute, conformi alle disposizioni dell’Ue; a tal fine gli organi competenti e cioè il ministero della Salute, le Regioni, i Servizi veterinari delle Aassll, nonché coloro che sono preposti alla redazione, pubblicazione e aggiornamento degli elenchi delle strutture veterinarie e zootecniche, sono chiamati a fornire le relative informazioni, pubblicando sul sito gli elenchi informatici, rendendoli accessibili al pubblico e agli altri Stati membri dell’Ue.
Tra le norme più rilevanti del decreto vi è l’articolo 1, che reca le modifiche relative al Dlgs n. 196/99 di attuazione della direttiva 97/12/Ce in materia di polizia sanitaria riguardo agli scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina. In particolare, tra le varie disposizioni introdotte, viene inserito l’articolo 7bis, che prevede l’indicazione, da parte del ministero della Salute, tra quelli già esistenti, degli istituti statali, laboratori nazionali di riferimento o enti ufficiali responsabili del coordinamento delle norme e dei metodi di diagnosi, nonché la predisposizione, aggiornamento e pubblicazione on line dell’elenco dei laboratori nazionali di riferimento per gli altri Stati membri e per il pubblico; è modificato anche l’articolo 9, sia con l’integrazione dei requisiti minimi dei centri di raccolta ai fini dell’autorizzazione da parte dell’autorità sanitaria della Regione competente per territorio, sia con l’integrazione dei compiti dell’autorità sanitaria competente; l’articolo 11 integra i compiti del servizio veterinario dell’azienda unità sanitaria locale rispetto alla registrazione e al rilascio di un numero di registrazione al commerciante di animali nella Banca dati nazionale anagrafe zootecnica.
Si segnala inoltre l’articolo 5 che modifica il Dlgs n. 633/96 recante “attuazione della direttiva 92/65/Cee in materia di norme sanitarie per gli scambi e le importazioni di animali, sperma, ovuli e embrioni”.
Oltre alla modifica dell’articolo 11 in materia di condizioni specifiche e requisiti minimi, all’articolo 13 si introducono ulteriori compiti per il ministero della Salute in tema di documentazione sanitaria per il trasporto; viene sostituito, infine, l’articolo 17 sulle condizioni di importazione dello sperma, degli ovuli e degli embrioni.
A BREVE I REGOLAMENTI
All’articolo 7 del decreto è stata inserita la norma che rinvia a successivi regolamenti l’attuazione delle modifiche alle direttive, già recepite dall’ordinamento nazionale con provvedimenti di natura regolamentare. In particolare gli animali, lo sperma, gli ovuli e gli embrioni possono essere importati nel territorio nazionale soltanto se provengono da un Paese terzo compreso in un elenco redatto dalla Commissione europea, sono accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello stabilito in sede comunitaria, firmato dall’autorità competente del Paese esportatore che attesta che gli animali soddisfano le condizioni supplementari o offrono le garanzie fissate in sede comunitaria, provengono da centri, organismi o istituti riconosciuti che offrono garanzie almeno equivalenti a quelle stabilite dalla Ue e, per lo sperma, gli ovuli e gli embrioni, provengono da centri di raccolta e di immagazzinamento o da gruppi di raccolta e di produzione riconosciuti.
Infine il recepimento della direttiva 2008/73/Ce non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
di Massimo Damocle – Terra e Vita n.12/2010













