Emersione e sanatoria catastale esclusi i fabbricati ex-rurali
Sono ammessi solo gli immobili “fantasma” e alcuni interventi edilizi
Con riferimento ai fabbricati iscritti in catasto terreni e che hanno perso i requisiti di ruralità ai fini fiscali, nonché ai fabbricati mai dichiarati al catasto, l’art. 2, comma 36, del decreto-legge n. 262 del 2006, aveva stabilito una procedura molto simile a quella per l’aggiornamento delle colture sulla base delle dichiarazioni rese ai fini della Pac, così riassumibile:
a) l’Agenzia del territorio individua i fabbricati in questione, anche sulla base delle informazioni fornite da Agea, delle verifiche, amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno;
b) con un apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta ufficiale, l’Agenzia rende nota la disponibilità, per ciascun comune, dell’elenco degli immobili individuati, che ha valore di richiesta, per i titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale;
c) i titolari devono presentare gli atti di cui sopra entro sette mesi dalla data di pubblicazione del comunicato;
d) in mancanza, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell’interessato, alla iscrizione in catasto ed alla relativa notifica:
e) le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione del comunicato.LEGGI TUTTO:sanatoria-catastale-esclusi-ex-rurali
di Corrado Fusai – Terra e Vita n.33-34/2010













